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Legislation on religious activities and religious bodies

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Decreto 2 luglio 2003 Disposizioni di attuazione dell’art. 13 della legge 8 marzo 1989, n. 101, per il riconoscimento di lauree e di diplomi rilasciati dalle scuole rabbiniche

G.U. 15-07-2003, n. 162

Il Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca,
Vista la legge 8 marzo 1989, n. 101 (norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle comunità ebraiche italiane), che all’art. 13 stabilisce che la laurea rabbinica e il diploma di cultura ebraica rilasciati dal Collegio rabbinico italiano di Roma, dalla Scuola rabbinica Margulies-Disegni di Torino e dalle altre scuole rabbiniche approvate dall’Unione, sono riconosciute dalla Repubblica italiana;
Ritenuta la necessità di stabilire norme di applicazione per ii riconoscimento;
Visto l’art. 32 della legge sopracitata che stabilisce che le autorità competenti nella emanazione delle norme di attuazione della legge stessa tengano conto delle esigenze fatte presenti dall’Unione e avviino, se richieste, opportune consultazioni;
Vista la nota n. 3137 dell’8 novembre 2000 con la quale l’Unione comunità ebraiche italiane ha chiesto l’attivazione di un "tavolo tecnico", ai sensi dell’art. 32 della legge sopracitata;
Viste le note 13 dicembre 2000, prot. n. 4794/SG e 28 febbraio 2003, prot. n. 544, con le quali è stato costituito il tavolo tecnico;
Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell’adunanza del 12 settembre 2001;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Decreta:

Articolo 1

Il presente decreto detta disposizioni per il riconoscimento, aisensi del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, degli articoli 13 e 32 della legge 8 marzo 1989, n. 101, e dell’art. 1 della legge19 novembre 1990, n. 341, della laurea rabbinica e del diploma di cultura ebraica rilasciati, al termine di corsi almeno triennali, a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore dal Collegio rabbinico italiano di Roma, dalla Scuola Margulies-Disegni di Torino e dalle altre scuole rabbiniche approvate dall’Unione delle comunità ebraiche italiane.
A tal fine si intendono, per laurea il titolo accademico di rabbino maggiore e per diploma il diploma universitario rilasciato dai corsidi laurea in studi ebraici istituiti dalle scuole rabbiniche.

Articolo 2

1. L’Unione delle comunità ebraiche italiane trasmette al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca l’elenco delle scuole approvate di cui all’art. 1 e i regolamenti didattici relativi ai corsi della laurea rabbinica e del diploma di cultura ebraica da esse istituiti nonché le eventuali modificazioni.
2. Per ottenere il riconoscimento dei titoli di cui al comma 1 gli interessati presentano il titolo posseduto corredato dall’elenco degli esami sostenuti, rilasciato in copia autentica dalla scuola rabbinica che lo ha conferito, al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
3. Il riconoscimento avviene con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, previo accertamento della parità della durata del corso di studi seguito a quella prevista dall’ordinamento universitario italiano per i titoli accademici di equivalente livello; si deve anche accertare che l’interessato abbiasostenuto un numero di esami pari a non meno di 13 annualità di insegnamento per la laurea in studi ebraici da riconoscere come diploma universitario, e pari a non meno di 20 annualità d’insegnamento per la laurea di rabbino maggiore da riconoscere come laurea.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana.