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Législation concernant les activités religieuses et l’organisation des cultes

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Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

G.U. 22-08-2000, n. 195, suppl. ord. n. 131

Estratti

Articolo 11

Vitto giornaliero

(...)
4. Le tabelle vittuarie, distinte in riferimento ai criteri di cui al primo comma dell’articolo 9 della legge, sono approvate con decreto ministeriale ai sensi del comma quarto dello stesso articolo, in conformità del parere dell’Istituto superiore della nutrizione. Le tabelle vittuarie devono essere aggiornate almeno ogni cinque anni. Nella formulazione delle tabelle vittuarie si deve anche tenere conto, in quanto possibile, delle prescrizioni proprie delle diverse fedi religiose.

Articolo 58

Manifestazioni della libertà religiosa

1. I detenuti e gli internati hanno diritto di partecipare ai riti della loro confessione religiosa purché compatibili con l’ordine e la sicurezza dell’istituto e non contrari alla legge, secondo le disposizioni del presente articolo.
2. È consentito ai detenuti e agli internati che lo desiderino di esporre, nella propria camera individuale o nel proprio spazio di appartenenza nella camera a più posti, immagini e simboli della propria confessione religiosa.
3. È consentito, durante il tempo libero, a singoli detenuti e internati di praticare il culto della propria professione religiosa, purché non si esprima in comportamenti molesti per la comunità.
4. Per la celebrazione dei riti del culto cattolico, ogni istituto è dotato di una o più cappelle in relazione alle esigenze del servizio religioso. Fino all’entrata in vigore delle disposizioni di esecuzione dell’intesa di cui all’articolo 11, comma 2, dell’accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, le pratiche di culto, l’istruzione e l’assistenza spirituale dei cattolici sono assicurate da uno o più cappellani in relazione alle esigenze medesime ; negli istituti in cui operano più cappellani, l’incarico di coordinare il servizio religioso è affidato ad uno di essi dal provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria, ovvero, se trattasi di istituti per minorenni, dal direttore del centro per la giustizia minorile, sentito l’ispettore dei cappellani.
5. Per l’istruzione religiosa o le pratiche di culto di appartenenti ad altre confessioni religiose, anche in assenza di ministri di culto, la direzione dell’istituto mette a disposizione idonei locali.
6. La direzione dell’istituto, al fine di assicurare ai detenuti e agli internati che ne facciano richiesta, l’istruzione e l’assistenza spirituale, nonché la celebrazione dei riti delle confessioni diverse da quella cattolica, si avvale dei ministri di culto indicati da quelle confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato italiano sono regolati con legge ; si avvale altresì dei ministri di culto indicati a tal fine dal Ministero dell’interno ; può, comunque, fare ricorso, anche fuori dei casi suindicati, a quanto disposto dall’articolo 17, secondo comma della legge.

Articolo 116

Accesso di ministri di culto agli istituti

1. I ministri del culto cattolico, diversi dai cappellani, e quelli indicati nell’ultimo comma dell’articolo 58 sono autorizzati dal direttore, su richiesta di singoli detenuti o internati, ad accedere all’istituto, per attività del loro ministero, previo accertamento della loro qualità. Tale attività si svolge in modo da assicurare la necessaria riservatezza.