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Législation concernant les activités religieuses et l’organisation des cultes

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Decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1996, n. 571 Esecuzione dell’intesa fra il Ministro per i beni culturali e ambientali ed il Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 13 settembre 1996, relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche.

G.U. 08-11-1996, n. 262

Il Presidente della Republica,
Visto l’articolo 87 della Costituzione ;
Vista la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed esecuzione dell’accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede ;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri ;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1996 ;
Sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali ;

Decreta :
piena ed intera esecuzione è data all’intesa fra il Ministro per i beni culturali e ambientali e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 13 settembre 1996.

Intesa tra il Ministro per i beni culturali e ambientali e il Presidente della Conferenza episcopale italiana relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
quale autorità statale che sovraintende alla tutela, alla valorizzazione e alla conservazione del patrimonio culturale, previa autorizzazione del Consiglio dei Ministri del 12 luglio 1996,
e Il Presidente della Conferenza episcopale italiana
che, debitamente autorizzato dalla Santa Sede, agisce a nome della Conferenza stessa, ai sensi dell’articolo 5 del suo statuto e in conformità agli indirizzi contenuti nelle norme e negli orientamenti approvati dalla Conferenza episcopale italiana, rispettivamente del 14 giugno 1974 e del 9 dicembre 1992, ai fini della collaborazione per la tutela del patrimonio storico ed artistico di cui all’articolo 12, n. 1, commi 1 e 2, dell’accordo Italia-Santa Sede del 18 febbraio 1984, concordano sulle modalità previste, in prima attuazione, dalle seguenti disposizioni.

Articolo 1

1. Sono competenti per l’attuazione delle forme di collaborazione previste dalle presenti disposizioni :
a) a livello centrale, il Ministro per i beni culturali e ambientali e i direttori generali degli uffici centrali del Ministero da lui designati ; il Presidente della Conferenza episcopale italiana e le persone da lui eventualmente delegate ;
b) a livello locale, i Soprintendenti e i vescovi diocesani o le persone delegate dai vescovi stessi.
2. Per quanto concerne i beni culturali di interesse religioso, gli archivi e le biblioteche ad essi appartenenti, gli istituti di vita consacrata, le società di vita apostolica e le loro articolazioni, che siano civilmente riconosciuti, concorrono, a livello non inferiore alla provincia religiosa, con i soggetti ecclesiastici indicati nel comma precedente, secondo le disposizioni emanate dalla Santa Sede, nella collaborazione con gli organi statali di cui al medesimo comma.

Articolo 2

1. Ai fini di cui alla premessa della presente intesa, i competenti organi centrali e periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, allo scopo della definizione dei programmi o delle proposte di programmi pluriennali e annuali di interventi per i beni culturali e i relativi piani di spesa, invitano ad apposite riunioni i corrispondenti organi ecclesiastici.
2. In tali riunioni gli organi del Ministero informano gli organi ecclesiastici degli interventi che intendono intraprendere per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche e acquisiscono da loro le eventuali proposte di interventi, nonché le valutazioni in ordine alle esigenze di carattere religioso.
3. Nelle medesime riunioni gli organi ecclesiastici informano gli organi ministeriali circa gli interventi che a loro volta intendono intraprendere.

Articolo 3

1. Gli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali e gli organi ecclesiastici competenti possono accordarsi per realizzare interventi ed iniziative che prevedono, in base alla normativa vigente, la partecipazione organizzativa e finanziaria rispettivamente dello Stato e di enti e istituzioni ecclesiastici, oltre che, eventualmente, di altri soggetti.

Articolo 4

1. Fra gli organi ministeriali e quelli ecclesiastici competenti ai sensi dell’art. 1 è in ogni caso assicurata la più ampia informazione in ordine alle determinazioni finali e all’attuazione dei programmi pluriennali e annuali e dei piani di spesa, nonché allo svolgimento e alla conclusione degli interventi e delle iniziative di cui agli articoli 2 e 3.

Articolo 5

1. Il vescovo diocesano presenta ai soprintendenti, valutandone congruità e priorità, le richieste di intervento di restauro, di conservazione o quelle di autorizzazione, concernenti beni culturali di proprietà di enti soggetti alla sua giurisdizione, in particolare per quanto previsto dal precedente art. 2.
2. Le richieste di cui al comma 1, presentate dagli enti ecclesiastici di cui all’art. 1, comma 2, sono inoltrate ai soprintendenti per il tramite del vescovo diocesano territorialmente competente.
3. Le richieste di intervento riguardanti i beni librari vengono presentate, per il tramite del vescovo diocesano, all’ufficio centrale competente del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Articolo 6

1. A norma dell’art. 8 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, i provvedimenti amministrativi concernenti i beni culturali appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche sono assunti dal competente organo del Ministero per i beni culturali e ambientali previa intesa, per quel che concerne le esigenze di culto, con l’ordinario diocesano competente per territorio e sono comunicati ai titolari dei beni per il tramite dell’ordinario stesso.

Articolo 7

1. Al fine di verificare con continuità l’attuazione delle forme di collaborazione previste dalle presenti disposizioni, di esaminare i problemi di comune interesse e di suggerire orientamenti per il migliore sviluppo della reciproca collaborazione fra le parti, è istituito l’"Osservatorio centrale per i beni culturali di interesse religioso di proprietà ecclesiastica".
2. L’Osservatorio è composto in modo paritetico da rappresentanti del Ministero per i beni culturali e ambientali e della Conferenza episcopale italiana ed è presieduto, congiuntamente, da un rappresentante del Ministero e da un vescovo rappresentante della Conferenza episcopale italiana. Le riunioni sono tenute alternativamente presso le sedi del Ministero e della Conferenza episcopale italiana e sono convocate almeno una volta ogni semestre, nonché ogni volta che i presidenti lo ritengano opportuno.
3. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare rappresentanti di amministrazioni ed enti pubblici e di enti e istituzioni ecclesiastiche in relazione alle questioni poste all’ordine del giorno.

Articolo 8

1. Le presenti disposizioni possono costituire base di riferimento per le eventuali intese stipulate, nell’esercizio delle rispettive competenze, tra le regioni e gli altri enti autonomi territoriali e gli enti ecclesiastici.