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Legislation on religious activities and religious bodies

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Legge 12 aprile 1995, n. 116. Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia (UCEBI)

GU 22-04-1995, n. 94,suppl. ord. n.46

Articolo 1 (Rapporti tra Stato ed UCEBI)

1. I rapporti tra lo Stato e l’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia (UCEBI) sono regolati dalle disposizioni degli articoli che seguono, sulla base dell’intesa stipulata il 29 marzo 1993, allegata alla presente legge.
2. Con l’entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia ed applicabilità nei confronti dell’UCEBI, delle Chiese da essa rappresentate e degli enti, istituzioni, associazioni, organismi e delle persone che in essa hanno parte, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289.

Articolo 2 (Libertà religiosa)

1. La Repubblica italiana dà atto dell’autonomia dell’UCEBI, liberamente organizzata secondo il proprio ordinamento. La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti di libertà garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri, l’organizzazione dell’UCEBI, delle Chiese da essa rappresentate, degli enti, delle istituzioni, delle associazioni e degli organismi in essa aventi parte, le relazioni fra essi intercorrenti e gli atti in materia disciplinare e spirituale si svolgono senza alcuna ingerenza da parte dello Stato.

Articolo 3 (Ministri dell’UCEBI)

1. L’UCEBI, attesa l’esistenza di una pluralità di ministeri al suo interno, comunica agli organi competenti i nominativi dei ministri designati per i compiti previsti negli articoli 5, 6, 7 e 10.

Articolo 4 (Esercizio della libertà religiosa)

1. L’appartenenza alle forze armate, alla polizia o ad altri servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche, la permanenza in istituti di prevenzione e pena non possono dar luogo ad alcun impedimento nell’esercizio della libertà religiosa e nell’adempimento delle pratiche di culto, secondo quanto disposto dagli articoli 5, 6 e 7.

Articolo 5 (Assistenza spirituale agli appartenenti alle forze armate, alla polizia e ad altri servizi assimilati)

1. Gli appartenenti alle forze armate, alla polizia e ad altri servizi assimilati che lo richiedono hanno diritto di partecipare, nel rispetto delle esigenze di servizio, alle attività religiose ed ecclesiastiche delle Chiese rappresentate dall’UCEBI, nelle località ove essi si trovano per ragione del loro servizio.
2. Qualora nelle località ove essi si trovano per ragione del loro servizio non esistano Chiese rappresentate dall’UCEBI, i soggetti di cui al comma 1 che lo richiedono possono comunque ottenere, nel rispetto delle esigenze di servizio, il permesso di frequentare la Chiesa evangelica più vicina. Ove in ambito provinciale non ci sia alcuna attività di culto di Chiese rappresentate dall’UCEBI, la Chiesa più vicina invia il ministro a ciò designato per prestare l’assistenza spirituale e presiedere le riunioni nei locali messi a disposizione dall’ente competente.
3. In caso di decesso in servizio dei soggetti di cui al comma 1 aventi parte nelle Chiese rappresentate dall’UCEBI, l’ente competente adotta le misure necessarie, d’intesa con i familiari del defunto, per assicurare che il funerale segua secondo le liturgie delle Chiese battiste.
4. I ministri dell’UCEBI, che prestano servizio militare o assimilati, sono posti in condizione di poter svolgere, unitamente agli obblighi del servizio, anche il ministero di assistenza spirituale nei confronti dei militari che lo richiedano.
5. Tali forme di assistenza si svolgono senza alcun onere finanziario per lo Stato.

Articolo 6 (Assistenza spirituale ai ricoverati)

1. L’assistenza spirituale ai ricoverati aventi parte nelle Chiese rappresentate dall’UCEBI e agli altri ricoverati che ne facciano richiesta, negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo o nei pensionati, è assicurata dalla Chiesa più vicina fra quelle rappresentate dall’UCEBI. L’accesso nei suddetti istituti dei ministri, designati dalle Chiese a prestare assistenza spirituale, è libero e senza limiti di orario.
2. Le direzioni di tali istituti sono tenute a trasmettere alle Chiese suddette le richieste di assistenza spirituale ricevute dai ricoverati.
3. Tale assistenza è prestata senza alcun onere per lo Stato o per altri enti pubblici.

Articolo 7 (Assistenza spirituale ai detenuti)

1. Negli istituti penitenziari l’assistenza spirituale ai detenuti è assicurata dalle Chiese rappresentate dall’UCEBI attraverso ministri da loro designati e inclusi dall’UCEBI nell’apposita lista di cui all’articolo 3. Tali ministri sono compresi nella categoria dei soggetti che possono visitare senza particolare autorizzazione gli istituti medesimi.
2. L’assistenza spirituale è svolta nei suddetti istituti a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri designati, in locali idonei messi a disposizione dalla direzione dell’istituto penitenziario.
3. La direzione informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti la Chiesa più vicina fra quelle rappresentate dall’UCEBI perché possa provvedere in merito.
4. Tale assistenza è prestata senza alcun onere finanziario per lo Stato e per gli altri enti pubblici.

Articolo 8 (Insegnamento religioso)

1. La Repubblica italiana, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni o da coloro cui compete la potestà parentale o la tutela su di essi.
2. Per dare reale efficacia all’attuazione di tale diritto, l’ordinamento scolastico provvede affinché l’insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalità che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e affinché non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline.
3. In ogni caso, non possono essere richiesti agli alunni pratiche religiose o atti di culto.

Articolo 9 (Richieste in ordine allo studio del fatto religioso)

1. La Repubblica italiana, allo scopo di garantire che la scuola pubblica sia centro di promozione culturale, sociale e civile, aperto al contributo di tutte le componenti della società, assicura alle Chiese rappresentate dall’UCEBI il diritto di rispondere alle richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie e dagli organi scolastici in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni, nel quadro delle attività culturali previste dall’ordinamento scolastico dello Stato.
2. L’esercizio di tale diritto avviene senza alcun onere finanziario per lo Stato.

Articolo 10 (Matrimonio)

1. La Repubblica italiana riconosce gli effetti civili al matrimonio celebrato davanti ad un ministro, cittadino italiano, a ciò designato da una Chiesa avente parte nell’UCEBI, a condizione che la celebrazione sia preceduta dalle pubblicazioni nella casa comunale e che l’atto di matrimonio sia trascritto nei registri dello stato civile.
2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo la previsione del comma 1 comunicano tale intento all’ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.
3. L’ufficiale dello stato civile, dopo avere proceduto alle pubblicazioni, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale. Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione nuziale seguirà secondo la previsione del comma 1 e nel comune indicato dai nubendi, deve altresì attestare che ad essi sono stati spiegati, dal predetto ufficiale, i diritti e i doveri dei coniugi, mediante lettura degli articoli del codice civile al riguardo.
4. Il ministro, davanti al quale è avvenuta la celebrazione nuziale, compila immediatamente dopo, in duplice originale, l’atto di matrimonio, al quale allega uno dei nulla osta rilasciati dall’ufficiale dello stato civile. Non oltre cinque giorni dopo la celebrazione, il ministro, davanti al quale questa è avvenuta, trasmette all’ufficiale dello stato civile del comune del luogo un originale dell’atto di matrimonio ed il secondo originale del nulla osta.
5. L’ufficiale dello stato civile, verificata la formale regolarità dell’atto e l’autenticità del nulla osta, trascrive l’atto stesso entro le ventiquattro ore dal ricevimento, dandone notizia al ministro che glielo ha inviato.
6. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l’ufficiale dello stato civile per qualsiasi ragione abbia eseguito la trascrizione oltre i termini prescritti.

Articolo 11 (Riconoscimento di enti ecclesiastici)

1. Ferma restando la personalità giuridica dell’Ente patrimoniale dell’UCEBI, ente ecclesiastico riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1961, n. 19, sono riconosciute come enti ecclesiastici le Chiese costituite in ente nell’ordinamento battista, ai sensi dell’articolo 22 del Patto costitutivo, aventi sede in Italia. Il riconoscimento è concesso su domanda del Presidente dell’UCEBI, che allega la delibera motivata dall’Assemblea generale unitamente allo statuto della Chiesa come documenti idonei a dar titolo al riconoscimento.
2. Possono essere altresì riconosciute come enti ecclesiastici le istituzioni costituite in ente nell’ordinamento battista, con sede in Italia, che abbiano fine di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione o assistenza.
3. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:
a) attività di culto, quelle dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione dei ministri, a scopi missionari e di evangelizzazione, all’educazione cristiana;
b) attività diverse da quelle di culto, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.
4. Sulla base della documentazione ad essi fornita, i competenti organi statali verificano la rispondenza dell’ente, di cui si chiede il riconoscimento della personalità giuridica, al carattere ecclesiastico ed ai fini che l’ente si propone.
5. Il riconoscimento è concesso con decreto del Ministro dell’interno, udito il parere del Consiglio di Stato.

Articolo 12 (Gestione degli enti ecclesiastici)

1. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione degli enti ecclesiastici riconosciuti si svolgono sotto il controllo dei competenti organi a norma dell’ordinamento battista e senza ingerenza da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali.
2. Gli acquisti di beni immobili, l’accettazione di donazioni ed eredità ed il conseguimento di legati sono soggetti all’autorizzazione prevista dalle leggi civili per gli acquisti delle persone giuridiche.

Articolo 13 (Iscrizione nel registro delle persone giuridiche)

1. Gli enti ecclesiastici devono iscriversi agli effetti civili nel registro delle persone giuridiche, nel quale, oltre alle indicazioni prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell’ente.
2. L’Ente patrimoniale dell’UCEBI deve effettuare tale iscrizione entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Decorso il termine di cui al comma 2, l’Ente patrimoniale dell’UCEBI può concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Articolo 14 (Regime tributario degli enti ecclesiastici)

1. Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, aventi fine di culto, come anche le loro attività dirette a tale scopo, sono equiparati a quelli aventi fini di istruzione e di assistenza.
2. Le attività diverse da quelle di culto svolte da tali enti sono soggette, nel rispetto dell’autonomia e dei fini degli enti stessi, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.

Articolo 15 (Mutamenti degli enti ecclesiastici)

1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza di uno degli enti ecclesiastici acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell’interno, udito il parere del Consiglio di Stato.
2. In caso di mutamento che faccia perdere all’ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, può essere revocato il riconoscimento stesso con decreto del Ministro dell’interno, sentito il presidente dell’UCEBI e udito il parere del Consiglio di Stato.
3. La notifica dell’avvenuta revoca dell’erezione di un ente da parte del presidente dell’UCEBI determina la cessazione, con provvedimento statale, della personalità giuridica dell’ente stesso.
4. La devoluzione dei beni dell’ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento dell’Assemblea generale dell’UCEBI, salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie, e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche.

Articolo 16 (Deduzione agli effetti IRPEF)

1. La Repubblica italiana prende atto che le Chiese rappresentate dall’UCEBI intendono provvedere al mantenimento del culto e al sostentamento dei ministri unicamente a mezzo di offerte volontarie.
2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), le erogazioni liberali in denaro, fino all’importo di lire 2 milioni, a favore dell’UCEBI per i fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell’UCEBI.
3. Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro delle finanze, previo accordo con l’UCEBI.
4. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione dell’importo deducibile di cui al comma 2 ad opera di una apposita commissione paritetica nominata dall’autorità governativa e dall’UCEBI.

Articolo 17 (Tutela degli edifici di culto)

1. Gli edifici aperti al culto pubblico da parte delle Chiese aventi parte nell’UCEBI non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con l’UCEBI.
2. Salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare, per l’esercizio delle sue funzioni, in tali edifici senza aver preso accordi con i ministri delle singole Chiese.

Articolo 18 (Tutela dei beni culturali)

1. La Repubblica italiana e l’UCEBI si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti il patrimonio storico e culturale delle Chiese rappresentate dall’UCEBI.

Articolo 19 (Manifestazione del pensiero religioso)

1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e alla missione delle Chiese rappresentate dall’UCEBI, effettuate all’interno e all’ingresso dei luoghi di culto e degli edifici ecclesiastici utilizzati dalle suddette Chiese, e le altre collette a fini ecclesiastici avvengono senza autorizzazione né altra ingerenza da parte degli organi dello Stato e sono esenti da qualunque tributo.
2. Considerato che l’ordinamento radiotelevisivo si informa ai princìpi di libertà di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze si tiene conto delle richieste presentate dalle emittenti gestite dalle Chiese facenti parte dell’UCEBI operanti in ambito locale, relative alla disponibilità di bacini di utenza idonei a favorire l’economicità della gestione ed un’adeguata pluralità di emittenti in conformità alla disciplina del settore.

Articolo 20 (Regime tributario degli assegni corrisposti ai ministri dell’UCEBI)

1. Gli assegni corrisposti per il sostentamento totale o parziale dei ministri iscritti nei ruoli dell’UCEBI sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito di lavoro dipendente.

Articolo 21 (Trasferimenti di beni)

1. I trasferimenti di beni immobili in favore dell’Ente patrimoniale dell’UCEBI della Philadelphia s.r.l., di cui all’atto a rogito del dottor Antonio Califano, coadiutore del notaio Nazareno Dobici di Roma, in data 27 dicembre 1974, repertorio n. 806489/23921, dalla The Spezia Mission Limited, di cui all’atto a rogito del notaio Alberto Politi in Roma in data 9 febbraio 1978, repertorio n. 2071/697, dalla SPES s.r.l., di cui all’atto a rogito del dottor Nazareno Dobici di Roma in data 13 novembre 1974, repertorio n. 805445/23733, e dal Foreign Mission Board of the Southern Baptist Convention, di cui all’atto a rogito del notaio Alberto Politi di Roma in data 2 marzo 1993, repertorio n. 31787/12226, sono esenti da ogni tributo ed onere, fatte salve le somme già percette dall’amministrazione finanziaria.

Articolo 22 (Norme di attuazione)

1. Le autorità competenti, nell’emanare le norme di attuazione della presente legge, debbono tener conto delle esigenze fatte loro presenti dall’UCEBI e avviano, se richieste, opportune consultazioni.

Articolo 23 (Norme contrastanti)

1. Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere efficacia ed applicabilità nei confronti delle Chiese, istituzioni, enti, associazioni e organismi rappresentati dall’UCEBI, nonché delle persone che in essi hanno parte, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 24 (Ulteriori intese)

1. Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto dell’allegata intesa al termine del decimo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione.
2. Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse l’opportunità di modifiche al testo dell’allegata intesa, le parti torneranno a convocarsi a tal fine. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione.
3. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti delle Chiese rappresentate dall’UCEBI con lo Stato, verranno promosse previamente, in conformità all’articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

Articolo 25 (Copertura finanziaria)

1. Alle minori entrate derivanti dall’applicazione dell’articolo 16, valutate in lire 935 milioni per l’anno 1996 ed in lire 550 milioni annue a decorrere dall’anno 1997, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1995, all’uopo utilizzando parzialmente l’accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO Intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia, in attuazione dell’articolo 8, comma terzo, della Costituzione

Preambolo
La Repubblica italiana, richiamandosi ai princìpi di libertà religiosa garantiti dalla Costituzione e ai diritti di libertà di coscienza e di religione garantiti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, e successive integrazioni e ratifiche e dai patti internazionali relativi ai diritti economici, sociali e culturali e ai diritti civili e politici del 1966, ratificati con legge 25 ottobre 1977, n. 881,
e l’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia (UCEBI), richiamandosi alla parola dell’Evangelo da cui discendono, al fine della presente intesa, i seguenti princìpi:
1) il battesimo dei credenti e la pari responsabilità di essi davanti a Dio e nei reciproci rapporti ecclesiastici;
2) il valore della Chiesa locale, quale autonoma assemblea di credenti in cui si esprime visibilmente la Chiesa di Cristo;
3) la non ingerenza reciproca fra Stato e Chiese nel rispetto dell’ordinamento costituzionale dello Stato;
considerato che in forza dell’articolo 8, commi secondo e terzo, della Costituzione, le Confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti e che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base d’intese con le relative rappresentanze; ritenuto che la legislazione sui culti ammessi del 1929 e 1930 non è idonea a regolare i reciproci rapporti, riconosciuta l’opportunità di addivenire alla predetta intesa;
convengono che la legge di approvazione della presente intesa sostituisce a ogni effetto la legislazione sui culti ammessi nei confronti dell’UCEBI, delle Chiese, delle persone, degli enti, istituzioni, associazioni e organismi in essa UCEBI aventi parte.
Nell’addivenire alla presente intesa la Repubblica italiana prende atto che:
l’UCEBI, a nome delle Chiese da essa rappresentate e dei singoli che in queste hanno parte, afferma che la fede non necessita di tutela penale diretta,
l’UCEBI, a nome delle Chiese da essa rappresentate e dei singoli che in queste hanno parte, dichiara, coerentemente con i princìpi della loro fede, di voler continuare a sostenere tutte le spese inerenti all’esercizio del culto senza oneri a carico dello Stato o di altri enti pubblici.

Art. 1 (Abrogazione della normativa sui culti ammessi)
1. Con l’entrata in vigore nella legge di approvazione della presente intesa cessano di avere efficacia ed applicabilità nei confronti dell’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia (UCEBI), delle Chiese da essa rappresentate e degli enti, istituzioni, associazioni, organismi e delle persone che in essa hanno parte, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289.

Art. 2 (Libertà religiosa)
1. La Repubblica italiana dà atto dell’autonomia dell’UCEBI, liberamente organizzata secondo il proprio ordinamento. La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti di libertà garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri, l’organizzazione dell’UCEBI, delle Chiese da essa rappresentate, degli enti, delle istituzioni, delle associazioni e degli organismi in essa aventi parte; le relazioni fra essi intercorrenti, gli atti in materia disciplinare e spirituale si svolgono senza alcuna ingerenza da parte dello Stato.

Art. 3 (Ministri dell’UCEBI)
1. L’UCEBI, attesa l’esistenza di una pluralità di ministeri al suo interno, comunica agli organi competenti i nominativi dei ministri designati per i compiti previsti negli articoli 5, 6, 7 e 10 della presente intesa.

Art. 4 (Esercizio della libertà religiosa)
1. L’appartenenza alle forze armate, alla polizia o ad altri servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche, la permanenza in istituti di prevenzione e pena, non possono dar luogo ad alcun impedimento nell’esercizio della libertà religiosa e nell’adempimento delle pratiche di culto, secondo quanto disposto dagli articoli 5, 6 e 7.

Art. 5 (Assistenza spirituale agli appartenenti alle forze armate, alla polizia e ad altri servizi assimilati)
1. Gli appartenenti alle forze armate, alla polizia e ad altri servizi assimilati che lo richiedono hanno diritto di partecipare, nel rispetto delle esigenze di servizio, alle attività religiose ed ecclesiastiche delle Chiese rappresentate dall’UCEBI, nelle località ove essi si trovano per ragione del loro servizio.
2. Qualora nelle località ove essi si trovano per ragione del loro servizio non esistano Chiese rappresentate dall’UCEBI, i soggetti di cui al comma 1 che lo richiedono possono comunque ottenere, nel rispetto delle esigenze di servizio, il permesso di frequentare la Chiesa evangelica più vicina. Ove in ambito provinciale non ci sia alcuna attività di culto di Chiese rappresentate dall’UCEBI, la Chiesa più vicina invia il ministro a ciò designato per prestare l’assistenza spirituale e presiedere le riunioni nei locali messi a disposizione dall’ente competente.
3. In caso di decesso in servizio dei soggetti di cui al comma 1 aventi parte nelle Chiese rappresentate dall’UCEBI, l’ente competente adotta le misure necessarie, d’intesa con i familiari del defunto, per assicurare che il funerale segua secondo le liturgie delle Chiese battiste.
4. I ministri dell’UCEBI, che prestano servizio militare o assimilati, sono posti in condizione di poter svolgere, unitamente agli obblighi del servizio, anche il ministero di assistenza spirituale nei confronti dei militari che lo richiedano.
5. Tali forme di assistenza si svolgono senza alcun onere finanziario per lo Stato.

Art. 6 (Assistenza spirituale ai ricoverati)
1. L’assistenza spirituale ai ricoverati aventi parte nelle Chiese rappresentate dall’UCEBI e agli altri ricoverati che ne facciano richiesta, negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo o nei pensionati, è assicurata dalla Chiesa più vicina fra quelle rappresentate dall’UCEBI. L’accesso nei suddetti istituti dei ministri, designati dalle Chiese a prestare assistenza spirituale, è libero e senza limiti di orario.
2. Le direzioni di tali istituti sono tenute a trasmettere alle Chiese suddette le richieste di assistenza spirituale ricevute dai ricoverati.
3. Tale assistenza è prestata senza alcun onere per lo Stato o per altri enti pubblici.

Art. 7 (Assistenza spirituale ai detenuti)
1. Negli istituti penitenziari l’assistenza spirituale ai detenuti è assicurata dalle Chiese rappresentate dall’UCEBI attraverso ministri da loro designati e inclusi dall’UCEBI nell’apposita lista di cui all’articolo 3. Tali ministri sono compresi nella categoria dei soggetti che possono visitare senza particolare autorizzazione gli istituti medesimi.
2. L’assistenza spirituale è svolta nei suddetti istituti a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri designati, in locali idonei messi a disposizione dalla direzione dell’istituto penitenziario.
3. La direzione informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti la Chiesa più vicina fra quelle rappresentate dall’UCEBI perché possa provvedere in merito.
4. Tale assistenza è prestata senza alcun onere finanziario per lo Stato e gli altri enti pubblici.

Art. 8 (Insegnamento religioso nelle scuole)
1. La Repubblica italiana, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni o da coloro cui compete la potestà parentale o la tutela su di essi.
2. Per dare reale efficacia all’attuazione di tale diritto l’ordinamento scolastico provvede a che l’insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalità che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e a che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline.
3. In ogni caso, non possono essere richieste agli alunni pratiche religiose o atti di culto.

Art. 9 (Richieste in ordine allo studio del fatto religioso)
1. La Repubblica italiana, allo scopo di garantire che la scuola pubblica sia centro di promozione culturale, sociale e civile, aperto al contributo di tutte le componenti della società, assicura alle Chiese rappresentate dall’UCEBI il diritto di rispondere alle richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie e dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni, nel quadro delle attività culturali previste dall’ordinamento scolastico dello Stato.
2. L’esercizio di tale diritto avviene senza alcun onere finanziario per lo Stato.

Art. 10 (Matrimonio)
1. La Repubblica italiana riconosce gli effetti civili al matrimonio celebrato davanti ad un ministro, cittadino italiano, a ciò designato da una Chiesa avente parte nell’UCEBI, a condizione che la celebrazione sia preceduta dalle pubblicazioni nella casa comunale e che l’atto di matrimonio sia trascritto nei registri dello stato civile.
2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo la previsione del comma 1 comunicano tale intento all’ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.
3. L’ufficiale dello stato civile, dopo avere proceduto alle pubblicazioni, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale. Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione nuziale seguirà secondo la previsione del comma 1 e nel comune indicato dai nubendi, deve altresì attestare che ad essi sono stati spiegati, dal predetto ufficiale, i diritti e i doveri dei coniugi, mediante lettura degli articoli del codice civile al riguardo.
4. Il ministro, davanti al quale è avvenuta la celebrazione nuziale, compila immediatamente dopo, in duplice originale, l’atto di matrimonio, al quale allega uno dei nulla osta rilasciati dall’ufficiale dello stato civile. Non oltre cinque giorni dopo la celebrazione, il ministro, davanti al quale questa è avvenuta, trasmette all’ufficiale dello stato civile del comune del luogo un originale dell’atto di matrimonio ed il secondo originale del nulla osta.
5. L’ufficiale dello stato civile, verificata la formale regolarità dell’atto e l’autenticità del nulla osta, trascrive l’atto stesso entro le ventiquattro ore dal ricevimento, dandone notizia al ministro che glielo ha inviato.
6. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l’ufficiale dello stato civile per qualsiasi ragione abbia eseguito la trascrizione oltre i termini prescritti.

Art. 11 (Riconoscimento di enti ecclesiastici)
1. Ferma restando la personalità giuridica dell’Ente patrimoniale dell’UCEBI, ente ecclesiastico riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1961, n. 19, sono riconosciute come enti ecclesiastici le Chiese costituite in ente nell’ordinamento battista, ai sensi dell’articolo 22 del Patto costitutivo, aventi sede in Italia. Il riconoscimento è concesso su domanda del Presidente dell’UCEBI, che allega la delibera motivata dall’Assemblea generale unitamente allo statuto della Chiesa come documenti idonei a dar titolo al riconoscimento.
2. Possono essere altresì riconosciute come enti ecclesiastici le istituzioni costituite in ente nell’ordinamento battista, con sede in Italia, che abbiano fine di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione o assistenza.
3. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:
a) attività di culto, quelle dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione dei ministri, a scopi missionari e di evangelizzazione, all’educazione cristiana;
b) attività diverse da quelle di culto, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.
4. Sulla base della documentazione ad essi fornita, i competenti organi statali verificano la corrispondenza dell’ente, di cui si chiede il riconoscimento della personalità giuridica, al carattere ecclesiastico ed ai fini che l’ente si propone.
5. Il riconoscimento è concesso con decreto del Ministro dell’interno, udito il parere del Consiglio di Stato.

Art. 12 (Gestione degli enti ecclesiastici)
1. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione degli enti ecclesiastici riconosciuti si svolgono sotto il controllo dei competenti organi a norma dell’ordinamento battista e senza ingerenza da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali.
2. Gli acquisti di beni immobili, l’accettazione di donazioni ed eredità ed il conseguimento di legati sono soggetti all’autorizzazione prevista dalle leggi civili per gli acquisti delle persone giuridiche.

Art. 13 (Iscrizione nel registro delle persone giuridiche)
1. Gli enti ecclesiastici devono iscriversi agli effetti civili nel registro delle persone giuridiche, nel quale, oltre alle indicazioni prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell’ente.
2. L’Ente patrimoniale dell’UCEBI deve effettuare tale iscrizione entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa.
3. Decorso il termine di cui al comma precedente, l’ente patrimoniale dell’UCEBI può concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Art. 14 (Regime tributario degli enti ecclesiastici)
1. Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, aventi fine di culto, come pure le loro attività dirette a tale scopo, sono equiparati a quelli aventi fini di istruzione e di assistenza.
2. Le attività diverse da quelle di culto, svolte da tali enti, sono soggette, nel rispetto dell’autonomia e dei fini degli enti stessi, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.

Art. 15 (Mutamenti degli enti ecclesiastici)
1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza di uno degli enti suddetti acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell’interno, udito il parere del Consiglio di Stato.
2. In caso di mutamento che faccia perdere all’ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, può essere revocato il riconoscimento stesso con decreto del Ministro dell’interno, sentito il presidente dell’UCEBI e udito il parere del Consiglio di Stato.
3. La notifica dell’avvenuta revoca dell’erezione di un ente da parte del presidente dell’UCEBI determina la cessazione, con provvedimento statale, della personalità giuridica dell’ente stesso.
4. La devoluzione dei beni dell’ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento dell’Assemblea generale dell’UCEBI, salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie, e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche.

Art. 16 (Deduzione agli effetti IRPEF)
1. La Repubblica italiana prende atto che le Chiese rappresentate dall’UCEBI intendono provvedere al mantenimento del culto ed al sostentamento dei ministri unicamente a mezzo di offerte volontarie.
2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell’intesa, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all’importo di lire 2.000.000, a favore dell’UCEBI per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell’UCEBI.
3. Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro delle finanze, previo accordo con l’UCEBI.
4. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione dell’importo deducibile di cui al comma 2 ad opera di una apposita commissione paritetica nominata dall’autorità governativa e dall’UCEBI.

Art. 17 (Tutela degli edifici di culto)
1. Gli edifici aperti al culto pubblico da parte delle Chiese aventi parte nell’UCEBI non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con l’UCEBI.
2. Salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare, per l’esercizio delle sue funzioni, in tali edifici senza aver preso accordi con i ministri delle singole Chiese.

Art. 18 (Tutela dei beni culturali)
1. La Repubblica italiana e l’UCEBI si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti il patrimonio storico e culturale delle Chiese rappresentate dall’UCEBI.

Art. 19 (Manifestazione del pensiero religioso)
1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e alla missione delle Chiese rappresentate dall’UCEBI, effettuate all’interno e all’ingresso dei luoghi di culto e degli edifici ecclesiastici utilizzati dalle suddette Chiese, e le altre collette a fini ecclesiastici avvengono senza autorizzazione né altra ingerenza da parte degli organi dello Stato e sono esenti da qualunque tributo.
2. Considerato che l’ordinamento radiotelevisivo si informa ai princìpi di libertà di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze si tiene conto delle richieste presentate dalle emittenti gestite dalle Chiese facenti parte dell’UCEBI operanti in ambito locale, relative alla disponibilità di bacini di utenza idonei a favorire l’economicità della gestione ed un’adeguata pluralità di emittenti in conformità alla disciplina del settore.

Art. 20 (Regime tributario degli assegni corrisposti ai ministri dell’UCEBI)
1. Gli assegni corrisposti per il sostentamento totale o parziale dei ministri iscritti nei ruoli dell’UCEBI sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito di lavoro dipendente.

Art. 21 (Trasferimenti di beni)
1. I trasferimenti di beni immobili in favore dell’Ente patrimoniale dell’UCEBI dalla Philadelphia s.r.l., di cui all’atto a rogito del dottor Antonio Califano, coadiutore del notaio Nazareno Dobici di Roma, in data 27 dicembre 1974, repertorio n. 806489/23921, dalla The Spezia Mission Limited, di cui all’atto a rogito del notaio Alberto Politi in Roma in data 9 febbraio 1978, repertorio n. 2071/697, dalla SPES s.r.l., di cui all’atto a rogito del dottor Nazareno Dobici di Roma in data 13 dicembre 1974, repertorio n. 805445/23733, e dal Foreign Mission Board of the Southern Baptist Convention, di cui all’atto a rogito del notaio Alberto Politi di Roma in data 2 marzo 1993, repertorio n. 31787/12226, sono esenti da ogni tributo e onere, fatte salve le somme già percette dall’amministrazione finanziaria.

Art. 22 (Norme di attuazione)
1. Le autorità competenti, nell’emanare le norme di attuazione della legge di approvazione della presente intesa, debbono tener conto delle esigenze fatte loro presenti dall’UCEBI e avviano, se richieste, opportune consultazioni.

Art. 23 (Norme contrastanti)
1. Ogni norma contrastante con la presente intesa cessa di avere efficacia e applicabilità nei confronti delle Chiese, istituzioni, enti, associazioni e organismi rappresentati dall’UCEBI, e delle persone che in essi hanno parte dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione, dell’intesa stessa.

Art. 24 (Ulteriori intese)
1. Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto dell’allegata intesa al termine del decimo anno dall’entrata in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione.
2. Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse l’opportunità di modifiche al testo della presente intesa, le parti torneranno a convocarsi a tal fine. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione.
3. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti delle Chiese rappresentate dall’UCEBI con lo Stato, verranno promosse previamente, in conformità all’articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

Art. 25 (Legge di approvazione dell’intesa)
1. Il Governo presenterà al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa, ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione.