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Decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 175 Approvazione dell’intesa Italia-Santa Sede per il riconoscimento dei titoli accademici pontifici.

GU 16-03-1994, n. 62

Il Presidente della Republica,
Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Visto l’art. 10, n. 2, comma 1, dell’accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, il quale prevede che i titoli accademici in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, determinate d’accordo tra le Parti, conferiti dalle facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti dallo Stato;
Vista la delirazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1993;
Vista l’intesa intervenuta tra le Parti;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica;
Emana il seguente decreto:

Articolo 1

1. Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di note verbali tra l’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede e la Segreteria di Stato - Sezione per i rapporti con gli Stati - intervenuto in data 25 gennaio 1994, concernente il riconoscimento dei titoli accademici conferiti dalle facoltà approvate dalla Santa Sede.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 febbraio 1994
Scalfaro
Ciampi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Andreatta, Ministro degli affari esteri
Colombo, Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica
Visto, il Guardasigilli: Conso

Nota verbale

L’Ambasciata d’Italia presenta i suoi complimenti all’Eccellentissima Segreteria di Stato - Sezione per i rapporti con gli Stati - e, con riferimento all’art. 10, n. 2, comma 1, dell’accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana del 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense,
La prega di voler confermare, da parte della Santa Sede, la seguente intesa:
"La Repubblica italiana e la Santa Sede, in prima attuazione dell’art. 10, n. 2, comma 1, dell’accordo con protocollo addizionale firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, fermo restando quanto stabilito dal punto 4 dell’intesa 14 dicembre 1985 tra l’autorità scolastica e la Conferenza episcopale italiana (decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751), hanno determinato quanto segue:

Articolo 1

Le Parti concordano nel considerare, oltre alla teologia, disciplina ecclesiastica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, n. 2, comma 1, dell’accordo di revisione del Concordato 18 febbraio 1984, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, la disciplina ’Sacra Scritturà.

Articolo 2

I titoli accademici di baccalaureato e di licenza nelle discipline di cui all’art. 1, conferiti dalle facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti, a richiesta degli interessati, rispettivamente come diploma universitario e come laurea con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale. Il riconoscimento è disposto previo accertamento della parità della durata del corso di studi seguito a quella prevista dall’ordinamento universitario italiano per i titoli accademici di equivalente livello; si dovrà anche accertare che l’interessato abbia sostenuto un numero di esami pari a non meno di 13 annualità d’insegnamento per i titoli da riconoscere come diploma universitario, e pari a non meno di 20 annualità d’insegnamento per i titoli da riconoscere come laurea.
Al predetto fine l’interessato dovrà produrre il titolo accademico conseguito, corredato dall’elenco degli esami sostenuti, in copia rilasciata dalla facoltà che lo ha conferito, autenticata dalla Santa Sede". L’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede, mentre resta in attesa di un cortese riscontro, coglie l’occasione per rinnovare all’Eccellentissima Segreteria di Stato - Sezione rapporti con gli Stati - i sensi della sua piu’ alta considerazione. Eccellentissima Segreteria di Stato
Sezione rapporti con gli Stati
Città del Vaticano


La Segreteria di Stato - Sezione per i rapporti con gli Stati - ossequia distintamente l’Eccellentissima Ambasciata d’Italia e, con riferimento alla nota verbale n. 175, in data 25 gennaio 1994, relativa all’art. 10, n. 2, comma 1, dell’accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana del 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense, ha l’onore di confermare da parte della Santa Sede la seguente intesa: "La Repubblica italiana e la Santa Sede, in prima attuazione dell’art. 10, n. 2, comma 1, dell’accordo con protocollo addizionale firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, fermo restando quanto stabilito dal punto 4 dell’intesa 14 dicembre 1985 tra l’autorità scolastica e la Conferenza episcopale italiana (decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751), hanno determinato quanto segue:

Articolo 1

Le Parti concordano nel considerare, oltre alla teologia, disciplina ecclesiastica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, n. 2, comma 1, dell’accordo di revisione del Concordato 18 febbraio 1984, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, la disciplina ’Sacra Scritturà.

Articolo 2

I titoli accademici di baccalaureato e di licenza nelle discipline di cui all’art. 1, conferiti dalle facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti, a richiesta degli interessati, rispettivamente come diploma universitario e come laurea con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale. Il riconoscimento è disposto previo accertamento della parità della durata del corso di studi seguito a quella prevista dall’ordinamento universitario italiano per i titoli accademici di equivalente livello; si dovrà anche accertare che l’interessato abbia sostenuto un numero di esami pari a non meno di 13 annualità d’insegnamento per i titoli da riconoscere come diploma universitario, e pari a non meno di 20 annualità d’insegnamento per i titoli da riconoscere come laurea.
Al predetto fine l’interessato dovrà produrre il titolo accademico conseguito, corredato dall’elenco degli esami sostenuti, in copia rilasciata dalla facoltà che lo ha conferito, autenticata dalla Santa Sede".

La Segreteria di Stato - Sezione per i rapporti con gli Stati - si vale della circostanza per rinnovare all’Ambasciata d’Italia i sensi della sua piu’ alta considerazione.

Dal Vaticano, 25 gennaio 1994
Eccellentissima Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede, Roma


Segreteria di Stato
Città del Vaticano, 20 dicembre 1993

Signor Presidente del Consiglio,
La Commissione Paritetica - istitutita con Scambio di Note 13 febbraio 1987, per l’applicazione di alcune disposizioni dell’Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranenze - ha sottoposto, il giorno 2 dicembre 1993, all’approvazione delle Alte Parti, la qui unita proposta d’intesa, concernente il riconoscimento civile dei titoli accademici conferito dalle Facoltà approvate dalla Santa Sede (allegato), in prima attuazione dell’art. 10, n. 2, primo comma, del medesimo Accordo.
Al riguardo, mi onoro di partecipare a Vostra Eccellenza, a nome della Santa Sede, il consenso all’approvazione dell’Intesa in parola, da effettuarsi mediante Scambio di Note Verbali tra l’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede e questa Segreteria di Stato.
Profitto della circostanza per rinnovarLe, Signor Presidente del Consiglio, l’espressione del mio deferente saluto, unitamente ai sensi della mia alta e distinta considerazione.

Firmato Angelo Card. Sodano
A Sua Eccellenza Il Signor Dr. Carlo Azeglio Ciampi, Presidente del Consiglio dei Ministri


Roma, 12 gennaio 1994

Eminenza reverendissima,
ho l’onore di accusare ricevuta della lettera dell’Eminenza Vostra n. 9430/93/RS in data 20 dicembre 1993. Il Governo italiano ha esaminato la proposta d’Intesa, circa la determinazione delle discipline ecclesiastiche ai fini del riconoscimento statale dei titoli accademici conferiti dalle facoltà approvate dalla Santa Sede in prima attuazione dell’art. 10, n. 2, comma 1, dell’Accordo del 18 febbraio 1984, proposta formulata dalla Commissione paritetica istituita con Scambio di Note del 13 febbraio 1987 nella seduta del 2 dicembre 1993 e sottoposta all’approvazione delle Parti contraenti.
Preso atto che le disposizioni proposte della Commissione paritetica rientrano nell’ambito del mandato ad essa affidato e tenuto conto dell’avviso espresso dal Senato della Repubblica il 23 dicembre 1993, sono lieto di parteciparLe il consenso del Governo italiano all’approvazione dell’Intesa allegata mediante scambio di Note Verbali tra l’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede e la Segreteria di Stato.
Colgo l’occasione, Eminenza Reverendissima, per porger le i sensi della mia più alta considerazione.

Firmato Carlo Ciampi
Sua Em.za Rev.ma il Signor Cardinale Angelo Sodano
Città del Vaticano