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Legislation on religious activities and religious bodies

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Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1986, n. 539 Approvazione delle specifiche ed autonome attività educative in ordine all’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche materne.

G. U. 10-09-1986, n. 210

Il Presidente della Republica,
Visto l’art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed esecuzione dell’accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, relativo all’esecuzione dell’intesa tra l’autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche;
Udito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;
Visto il verbale d’intesa del 10 giugno 1986, tra il Ministro della pubblica istruzione e il presidente della Conferenza episcopale italiana sull’allegato testo;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Emana il seguente decreto:

sono approvate le "specifiche e autonome attività educative in ordine all’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche materne", di cui al testo annesso al presente decreto.
Il Ministro della pubblica istruzione e
il Presidente della Conferenza episcopale italiana
In attuazione dei punti 1.2. e 1.3. della "Intesa" tra autorità scolastica e Conferenza episcopale italiana firmata il 14 dicembre 1985 per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche,
danno atto
che il testo definitivo delle "specifiche ed autonome attività educative in ordine all’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche materne", sul quale si è perfezionata l’intesa, è quello allegato al presente verbale.
Roma addì 10 giugno 1986
Il Ministro della pubblica istruzione, Franca Falcucci
Il Presidente della Conferenza episcopale italiana, Ugo Card. Poletti

Specifiche e autonome attività educative in ordine all’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche materne

Articolo 1

Gli indirizzi per le specifiche e autonome attività educative in ordine all’insegnamento della religione cattolica nella scuola materna:
si collocano nel quadro delle finalità di detta scuola, che "si propone fini di educazione, di sviluppo della personalità infantile, di assistenza e di preparazione alla frequenza della scuola dell’obbligo, integrando l’opera della famiglia" (legge 18 marzo 1968, n. 44, art. 1);
Assumono, in aderenza agli "Orientamenti dell’attività educativa nelle scuole materne statali" (decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 647), gli aspetti universali della religiosità e insieme quelli specifici dei valori cattolici, che fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano;
Sono offerti alle educatrici e agli educatori, e con essi ai genitori, perché possano presentare con libertà e responsabilità nella comunità scolastica il messaggio evangelico dell’amore, della fratellanza, della pace, come risposta religiosa al bisogno di significato dei bambini, nel rispetto delle loro esperienze personali, delle responsabilità educative delle famiglie e della pedagogia della scuola materna.

Articolo 2

Le scelte delle attività educative suggerite con questi indirizzi assumono come base di partenza le esigenze e gli interessi dei bambini e le esperienze che essi vivono in famiglia, nella scuola, nell’ambiente sociale e in riferimento alla comunità cristiana.
In armonia con le finalità generali della scuola materna, queste attività concorrono ad aiutare i bambini nella reciproca accoglienza, nel superamento fiducioso delle difficoltà, nell’educazione all’esprimersi e al comunicare con le parole e i gesti.
Specificamente, esse tendono ad educare i bambini a cogliere i segni della vita cristiana, a intuirne i significati, ad esprimere con le parole e i segni la loro incipiente esperienza religiosa.

Articolo 3

Come contenuti di queste attività educative, si propongono le seguenti indicazioni:
i segni e le esperienze della presenza di Dio nella creazione, nella natura e nelle sue stagioni, nella vita e nelle opere degli uomini;
I significati cristiani degli avvenimenti fondamentali dell’esistenza umana, quali i bambini possono vivere in famiglia, nell’ambiente e attraverso le immagini della comunicazione sociale;
La paternità e la provvidenza di Dio, che è più forte del male, rende gli uomini fratelli e solidali, apre a sempre nuove speranze;
L’accostamento graduale a passi della Bibbia, scegliendo tra gli episodi, i personaggi e i brani sapienziali che maggiormente rivelano la paternità di Dio e la fraternità universale degli uomini;
In particolare, pagine scelte dei Vangeli che raccontano la vita, l’insegnamento, le opere, le preghiere, la Pasqua e la presenza viva di Gesù, e insieme la vita di Maria, sua Madre;
La domenica, le feste, le preghiere, i canti, i tempi e i luoghi, gli elementi simbolici, gestuali e figurativi della vita dei cristiani, così come i bambini possono gradualmente percepire;
Episodi della vita di santi, persone e figure significative del messaggio dell’amore nel nostro tempo;
La regola dell’amore di Dio e del prossimo, con i primi comportamenti di accoglienza e donazione, di riconciliazione, sincerità e fiducia;
Le manifestazioni della religiosità popolare, nel loro corretto significato culturale e spirituale;
Le espressioni delle poesia e dell’arte cristiana più adeguate alla sensibilità dei bambini.

Articolo 4

Spetta alle educatrici e agli educatori, insieme con le famiglie e sempre in dialogo con i bambini, provvedere, nel quadro del progetto educativo, a organizzare con opportune scelte queste attività, con particolare attenzione ai seguenti criteri:
si favoriscano l’ascolto e la parola, l’espressione di sentimenti di gratitudine, di gioia, di dialogo e di preghiera;
Si cerchi di coltivare la spontaneità espressiva dei bambini contemperandola opportunamente con l’uso delle parole offerte dalla tradizione cattolica;
Si valorizzino sempre, senza alcuna discriminazione, le diverse esperienze dei bambini, nel rispetto di tutte le famiglie;
Si abbia particolare predilezione per i bambini portatori di handicap presenti nella scuola, aiutandoli perché siano soggetti, con i coetanei, di queste attività;
Si curi la necessaria e corretta relazione con tutte le attività educative della scuola materna, anche quando l’insegnante impegnato nelle attività educative di religione cattolica non è il titolare della sezione.

Articolo 5

Per quanto riguarda la scelta delle attività, tenuto conto che l’acquisizione dei valori religiosi viene favorita dalle capacità che il bambino matura attraverso le varie esperienze e dimensioni educative, si offrono come concrete indicazioni, da applicare gradualmente nelle diverse lezioni in cui si articola la scuola materna, quelle che riguardano: la comunicazione orale (racconti, lettura da parte dell’insegnante di brevi testi religiosi); la musica e il canto (ascolto, esecuzione di canti religiosi tratti anche dalla tradizione popolare); l’uso dell’audiovisivo; il gioco; la drammatizzazione; l’attività grafico-pittorico-plastica; l’esplorazione dell’ambiente alla ricerca dei segni della comunità cristiana.

Articolo 6

L’insegnante abbia cura di far comprendere ai bambini che le specifiche ed autonome attività educative di religione cattolica concorrono a maturare il rispetto delle diverse posizioni che le persone variamente adottano in ordine alla realtà religiosa, così da porre anche le premesse di una vera convivenza umana.
Questi indirizzi di attività educative in ordine all’insegnamento della religione cattolica richiedono in ogni modo, da parte di tutti, una mentalità aperta, capace di grande comprensione per le prospettive riguardanti l’unità tra tutti i cristiani, le buone relazioni tra la Chiesa cattolica e le religioni non cristiane, il dialogo corretto e fecondo con tutti, la promozione dell’uomo e il bene del Paese.