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Legislation on religious activities and religious bodies

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Legge 26 luglio 1975, n. 354 (modificata) Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

Estratti

Articolo 1 Trattamento e rieducazione

Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona.
Il trattamento é improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose.
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Articolo 14-quater

Contenuti del regime di sorveglianza particolare

(modificato con L. 10 ottobre 1986, n. 663)

1. Il regime di sorveglianza particolare comporta le restrizioni strettamente necessarie per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza, all’esercizio dei diritti dei detenuti e degli internati e alle regole di trattamento previste dall’ordinamento penitenziario.
2. L’amministrazione penitenziaria può adottare il visto di controllo sulla corrispondenza, previa autorizzazione motivata dell’autorità giudiziaria competente.
3. Le restrizioni di cui ai commi precedenti sono motivatamente stabilite nel provvedimento che dispone il regime di sorveglianza particolare.
4. In ogni caso le restrizioni non possono riguardare: l’igiene e le esigenze della salute; il vitto; il vestiario ed il corredo; il possesso, l’acquisto e la ricezione di generi ed oggetti permessi dal regolamento interno, nei limiti in cui ciò non comporta pericolo per la sicurezza; la lettura di libri e periodici; le pratiche di culto; l’uso di apparecchi radio del tipo consentito; la permanenza all’aperto per almeno due ore al giorno salvo quanto disposto dall’articolo 10; i colloqui con i difensori, nonché quelli con il coniuge, il convivente, i figli, i genitori, i fratelli.
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Articolo 26

Religione e pratiche di culto

(modificato con L. 10 ottobre 1986, n. 663)

I detenuti e gli internati hanno libertà di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto.
Negli istituti é assicurata la celebrazione dei riti del culto cattolico. A ciascun istituto é addetto almeno un cappellano.
Gli appartenenti a religione diversa dalla cattolica hanno diritto di ricevere, su loro richiesta, la assistenza dei ministri del proprio culto e di celebrarne i riti.

Articolo 67

Visite agli istituti

Gli istituti penitenziari possono essere visitati senza autorizzazione da:
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e) l’ordinario diocesano per l’esercizio del suo ministero;
(...)
i) l’ispettore dei cappellani;
(...)
Possono accedere agli istituti, con l’autorizzazione del direttore, i ministri del culto cattolico e di altri culti.