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Législation concernant les activités religieuses et l’organisation des cultes

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Decreto legislativo 1 settembre 1998, n. 333 Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l’abbattimento

G.U. 28-09-1998, n. 226

Estratti

Articolo 2

Ai fini del presente decreto si intende per :
(...)
h) autorità competente : il Ministero della sanità, il servizio veterinario della regione o provincia autonoma, il veterinario ufficiale quale definito all’articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modifiche ; tuttavia per le macellazioni secondo determinati riti religiosi, l’autorità competente in materia di applicazione e controllo delle disposizioni particolari relative alla macellazione secondo i rispettivi riti religiosi è l’autorità religiosa per conto della quale sono effettuate le macellazioni ; questa opera sotto la responsabilità del veterinario ufficiale per le altre disposizioni contenute nel presente decreto.
I titolari degli stabilimenti di macellazione presso i quali si intende macellare secondo determinati riti religiosi comunicano all’autorità sanitaria veterinaria territorialmente competente, per il successivo inoltro al Ministero della sanità, di essere in possesso dei requisiti prescritti.

Articolo 5

I solipedi, i ruminanti, i suini, i conigli e i volatili da cortile, trasportati nei macelli ai fini della macellazione, devono essere :
a) trasferiti e, se necessario, stabulati conformemente alle indicazioni di cui all’allegato A ;
b) immobilizzati conformemente alle indicazioni di cui all’allegato B ;
c) storditi prima della macellazione o abbattuti istantaneamente conformemente alle disposizioni di cui all’allegato C ;
d) dissanguati conformemente alle indicazioni di cui all’allegato D.
Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), non si applicano alle macellazioni che avvengono secondo i riti religiosi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h).
(...)

Allegato B

(previsto dall’art. 5, comma 1, lettera b)

Immobilizzazione degli animali prima di essere storditi, macellati o abbattuti

Gli animali devono essere immobilizzati nel modo idoneo a risparmiare loro dolori, sofferenze, agitazioni, ferite o contusioni evitabili.
Tuttavia, in caso di macellazione rituale, è obbligatoria l’immobilizzazione degli animali della specie bovina prima della macellazione con metodo meccanico per evitare qualsiasi dolore, sofferenza e eccitazione, nonché qualsiasi ferita o contusione agli animali.
(...)