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Législation concernant les activités religieuses et l’organisation des cultes

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Legge 11 agosto 1984, n. 449 Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese

G.U. 13.08.1984, n. 222

Articolo 1

I rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese sono regolati dalle disposizioni degli articoli che seguono, sulla base della intesa stipulata il 21 febbraio 1984, allegata alla presente legge.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano pertanto di avere efficacia ed applicabilità nei confronti delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, degli istituti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che le costituiscono, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289.

Articolo 2

La Repubblica italiana dà atto dell’autonomia e della indipendenza dell’ordinamento valdese.
La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti di libertà garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, la organizzazione ecclesiastica e la giurisdizione in materia ecclesiastica, nell’ambito dell’ordinamento valdese, si svolgono senza alcuna ingerenza statale.
La Repubblica italiana prende atto che la Tavola valdese, gli organi e gli istituti delle chiese che essa rappresenta continueranno a non fare ricorso, per l’esecuzione di provvedimenti da essi presi in materia disciplinare o spirituale, agli organi dello Stato.

Articolo 3

La Repubblica italiana, accogliendo la richiesta della Tavola valdese, provvede a cancellare dal bilancio dello Stato il capitolo delle spese fisse relativo all’assegno perpetuo per il mantenimento del culto valdese, previsto, a titolo di risarcimento di danni anteriormente subìti, dal regio viglietto 29 aprile 1843, ora corrisposto nella misura di lire 7.754,75 annue.

Articolo 4

La Repubblica italiana prende atto che la Tavola valdese, nella convinzione che la fede non necessita di tutela penale diretta, riafferma il principio che la tutela penale in materia religiosa deve essere attuata solamente attraverso la protezione dell’esercizio dei diritti di libertà riconosciuti e garantiti dalla Costituzione, e non mediante la tutela specifica del sentimento religioso.

Articolo 5

I militari, aventi parte nelle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, hanno diritto di partecipare, nei giorni e nelle ore fissate, alle attività religiose ed ecclesiastiche evangeliche che si svolgono nelle località dove essi risiedono per ragioni del loro servizio militare.
Ove nelle predette località non sia in atto alcuna attività di culto evangelico, i ministri iscritti nei ruoli tenuti dalla Tavola valdese e competenti per territorio sono autorizzati a svolgere riunioni di culto, per i militari interessati, nei locali predisposti di intesa con il comando da cui detti militari dipendono.
In caso di decesso in servizio di militari aventi parte nelle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, il comando militare competente adotta le misure per assistere che il funerale segua secondo la liturgia evangelica.
I pastori iscritti nei ruoli tenuti dalla Tavola valdese che prestano servizio militare sono posti in condizione di poter svolgere, unitamente agli obblighi di servizio, anche il loro ministero di assistenza spirituale nei confronti dei militari che lo richiedono.
Gli oneri finanziari per lo svolgimento delle suddette forme di assistenza spirituale sono a carico degli organi ecclesiastici competenti.

Articolo 6

L’assistenza spirituale dei ricoverati aventi parte nelle chiese rappresentate dalla Tavola valdese o di altri ricoverati che ne facciano richiesta, negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo e nei pensionati, è assicurata tramite ministri iscritti nei ruoli tenuti dalla Tavola valdese.
L’accesso di tali ministri ai predetti istituti è a tal fine libero e senza limitazioni di orario.
Le direzioni di tali istituti sono tenute a trasmettere ai suddetti ministri di culto le richieste di assistenza spirituale ricevute dai ricoverati.
Gli oneri finanziari per lo svolgimento della predetta assistenza spirituale sono a carico degli organi ecclesiastici competenti.

Articolo 7

Gli ospedali evangelici esistenti in Genova, Napoli, Pomaretto, Torino, Torre Pellice non sono tenuti a disporre il servizio di assistenza religiosa previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128.
Nel rispetto della libertà di coscienza dei ricoverati e delle loro famiglie, l’assistenza spirituale ai ricoverati di qualsiasi confessione religiosa è assicurata nei detti ospedali, senza limiti di orario, a cura della direzione dell’ospedale, tramite gli organi di ciascuna confessione religiosa e ad esclusivo carico dei medesimi.

Articolo 8

Negli istituti penitenziari è assicurata l’assistenza spirituale tramite ministri del culto designati dalla Tavola valdese.
A tal fine la Tavola valdese notifica all’autorità competente i nominativi dei ministri di culto, iscritti nei ruoli dalla Tavola valdese e competenti per territorio, responsabili dall’assistenza spirituale negli istituti penitenziari ricadenti nella circoscrizione delle predette autorità statali competenti. Tali ministri responsabili sono compresi tra i soggetti che possono visitare i medesimi istituti senza particolare autorizzazione.
L’assistenza spirituale è svolta nei suddetti istituti a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o ad iniziativa dei ministri di culto.
Il direttore dell’istituto informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti il ministro di culto responsabile, competente per territorio.
Gli oneri finanziari per lo svolgimento della suddetta assistenza spirituale sono a carico degli organi ecclesiastici competenti.

Articolo 9

La Repubblica italiana prende atto che la Tavola valdese, nella convinzione che l’educazione e la formazione religiosa dei fanciulli e della gioventù sono di specifica competenza delle famiglie e delle chiese, non richiede di svolgere nelle scuole gestite dallo Stato o da altri enti pubblici, per quanti hanno parte nelle chiese da essa rappresentate, l’insegnamento di catechesi o di dottrina religiosa o pratiche di culto.
La Repubblica italiana, nell’assicurare l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, materne, elementari, medie e secondarie superiori, riconosce agli alunni di dette scuole, al fine di garantire la libertà di coscienza di tutti, il diritto di non avvalersi delle pratiche e dell’insegnamento religioso per loro dichiarazione, se maggiorenni, o altrimenti per dichiarazione di uno dei loro genitori o tutori.
Per dare reale efficacia all’attuazione di tale diritto, l’ordinamento scolastico provvede a che l’insegnamento religioso ed ogni eventuale pratica religiosa, nelle classi in cui sono presenti alunni che hanno dichiarato di non avvalersene, non abbiano luogo in occasione dell’insegnamento di altre materie, né secondo orari che abbiano per i detti alunni effetti comunque discriminanti.

Articolo 10

La Repubblica italiana, allo scopo di garantire che la scuola pubblica sia centro di promozione culturale, sociale e civile aperto all’apporto di tutte le componenti della società, assicura alle chiese rappresentate dalla Tavola valdese il diritto di rispondere alle eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordini allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Le modalità sono concordate con gli organi previsti dall’ordinamento scolastico. Gli oneri finanziari sono a carico degli organi ecclesiastici competenti.

Articolo 11

La Repubblica italiana, attesa la pluralità dei sistemi di celebrazione cui si ispira il suo ordinamento, riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati secondo le norme dell’ordinamento valdese, a condizione che l’atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni alla casa comunale.
Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo le norme dell’ordinamento valdese debbono comunicare tale intenzione all’ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.
L’ufficiale dello stato civile, il quale abbia proceduto alle pubblicazioni richieste dai nubendi, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale. Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione nuziale seguirà secondo le norme dell’ordinamento valdese e nel comune indicato dai nubendi, deve altresì attestare che ad essi sono stati spiegati, dal predetto ufficiale, i diritti e i doveri dei coniugi, dando ad essi lettura degli articoli del codice civile al riguardo.
Il ministro di culto, davanti al quale ha luogo la celebrazione nuziale, allega il nulla osta rilasciato dall’ufficiale dello stato civile all’atto di matrimonio che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione.
La trasmissione di un originale dell’atto di matrimonio per la trascrizione è fatta dal ministro di culto, davanti al quale è avvenuta la celebrazione, all’ufficiale dello stato civile del comune del luogo non oltre i cinque giorni dalla celebrazione. L’ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità dell’atto e l’autenticità del nulla osta allegatovi, effettua la trascrizione entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell’atto e ne dà notizia al ministro di culto.
Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione anche se l’ufficiale dello stato civile, che ha ricevuto l’atto, abbia omesso di effettuare la trascrizione nel termine prescritto.

Articolo 12

Ferma restando la responsabilità giuridica degli enti ecclesiastici valdesi aventi fini di culto, istruzione e beneficenza e attualmente riconosciuti per antico possesso di stato, quali la Tavola valdese e i quindici Concistori delle chiese delle Valli valdesi, e salvo quanto previsto dal successivo art. 13, la Repubblica italiana riconosce la personalità giuridica degli enti ecclesiastici aventi congiuntamente i tre suddetti fini, su richiesta della Tavola valdese che allega, quale documentazione sufficiente a dare titolo al riconoscimento, la delibera sinodale motivata con cui l’ente è stato eretto in istituto autonomo nell’ambito dell’ordinamento valdese.
Sulla base della documentazione ad essi fornita, i competenti organi statali verificano la rispondenza dell’ente, di cui si chiede il riconoscimento della personalità giuridica, al carattere ecclesiastico ed ai tre predetti fini.
Le attività di istruzione o di beneficenza svolte dagli enti ecclesiastici sopra menzionati sono soggette, nel rispetto dell’autonomia e dei fini degli enti che le svolgono, alle leggi dello Stato concernenti le stesse attività svolte da enti non ecclesiastici.
Gli acquisti di beni immobili, l’accettazione di donazioni ed eredità ed il conseguimento di legati sono soggetti all’autorizzazione prevista dalle leggi civili per gli acquisti delle persone giuridiche.
La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione dei predetti enti ecclesiastici si svolgono sotto il controllo e con l’approvazione della Tavola valdese senza ingerenza da parte dello Stato, delle regioni o altri enti territoriali, stante che non ricorrono oneri di mantenimento a carico dei medesimi.
La notifica dell’avvenuta revoca dell’erezione in istituto autonomo, da parte del Sinodo, determina la cessazione con provvedimento statale della personalità giuridica dell’ente ecclesiastico e la devoluzione del suo patrimonio all’ente morale indicato nella medesima delibera sinodale.
Il mutamento dei fini dell’ente comporta la revoca del riconoscimento della personalità giuridica dell’ente medesimo.
Gli enti di cui al presente articolo nonché quelli di cui al successivo articolo 13 sono soggetti al regime tributario previsto dalle leggi dello Stato.

Articolo 13

Con l’entrata in vigore della presente legge, l’Istituto artigianelli valdesi, con sede in Torino, ente morale come da statuto approvato con regio decreto 9 giugno 1895, è soppresso ed il relativo patrimonio è devoluto alla Tavola valdese che di tale ente riassume il fine.
La Fondazione ospedali valdesi di Torre Pellice e Pomaretto, riconosciuta in ente morale con regio decreto 4 luglio 1858, ed il Rifugio Re Carlo Alberto per gli incurabili con sede in Luserna San Giovanni, eretto in ente morale con regio decreto 6 settembre 1902, conservando la personalità giuridica, sono trasformati in istituti autonomi nel quadro dell’ordinamento valdese ai sensi del precedente articolo 12. Tale trasformazione nulla innova quanto ai loro fini, al loro patrimonio ed all’ordinamento del personale dipendente, anche in ordine al trattamento di previdenza e di quiescenza. Tali istituti sono regolati dagli statuti per essi emanati dal Sinodo valdese.
In esecuzione del Patto di integrazione tra le chiese valdesi e metodiste, approvato dal Sinodo valdese e dalla Conferenza metodista nelle rispettive sessioni dell’agosto 1975, l’ente Chiesa evangelica metodista d’Italia (CEMI), civilmente riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1961, n. 602, conservando la personalità giuridica e il proprio patrimonio, è trasformato in istituto autonomo nel quadro dell’ordinamento valdese ai sensi del precedente articolo 12, assume il nome di Opera per le chiese evangeliche metodiste in Italia (OPCEMI) ed è regolato dallo statuto per esso emanato dal Sinodo valdese.

Articolo 14

È garantita l’autonomia giuridico-amministrativa degli ospedali evangelici di cui al precedente articolo 7, secondo i criteri disposti dall’articolo 1, comma quinto, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 15

Le lauree e i diplomi in teologia rilasciati dalla Facoltà valdese di teologia sono riconosciuti dalla Repubblica italiana.
Gli studenti della predetta facoltà possono usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare accordati agli studenti delle università statali.
La gestione ed il regolamento della Facoltà, nonché la nomina del personale insegnante, spettano agli organi ecclesiastici competenti ed a loro carico rimangono i relativi oneri finanziari.

Articolo 16

Nel rispetto delle libertà in tema di religione, le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e alla missione delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, effettuate all’interno ed all’ingresso dei luoghi di culto e degli edifici ecclesiastici utilizzati dalle suddette chiese, nonché le collette ai fini ecclesiastici, avvengono senza autorizzazione né altra ingerenza da parte degli organi dello Stato.

Articolo 17

La Repubblica italiana e la Tavola valdese collaborano per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali afferenti al patrimonio storico, morale e materiale delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, istituendo a tale fine apposite commissioni miste.
Tali commissioni hanno tra l’altro il compito della compilazione e dell’aggiornamento dell’inventario dei beni culturali suddetti.

Articolo 18

Per la formulazione delle norme di applicazione della presente legge, i competenti organi dello Stato e la Tavola valdese procederanno d’accordo alla elaborazione dei testi relativi.

Articolo 19

Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere efficacia, nei confronti delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, degli istituti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che le costituiscono, dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Articolo 20

Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto dell’allegata intesa al termine del decimo anno dall’entrata in vigore della presente legge.
Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse l’opportunità di modifiche al testo dell’allegata intesa, le parti torneranno a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione.
In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese con lo Stato, verranno promosse previamente, in conformità all’articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

ALLEGATO

Intesa tra il Governo della Repubblica e la Tavola Valdese, in attuazione dell’articolo 8, comma terzo, della Costituzione

Art. 1 (Legislazione sui culti ammessi)
La Repubblica italiana, nel richiamarsi all’articolo 8 della Costituzione,
e la Tavola valdese, nel considerare la legislazione sui culti ammessi del 1929-1930 non rispettosa della uguale libertà riconosciuta dalla Costituzione a tutte le confessioni religiose e pertanto non idonea a regolare i rapporti tra le chiese da essa rappresentate e lo Stato,
convengono che la legge di approvazione, ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione, della presente intesa sostituisce ad ogni effetto, nei confronti delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, la suindicata legislazione.
Le parti pertanto concordano nel precisare che, a partire dalla data di entrata in vigore della legge predetta, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159 e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilità nei confronti delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, degli istituti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che le costituiscono. Art. 2 (Libertà in tema di religione)
La Repubblica italiana dà atto dell’autonomia e della indipendenza dell’ordinamento valdese.
La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti di libertà garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, la organizzazione ecclesiastica e la giurisdizione in materia ecclesiastica, nell’ambito dell’ordinamento valdese, si svolgono senza alcuna ingerenza statale.
La Tavola valdese dichiara che essa, gli organi e gli istituti delle chiese che essa rappresenta continueranno a non fare ricorso, per l’esecuzione di provvedimenti da essi presi in materia disciplinare o spirituale, agli organi dello Stato. Art. 3 (Oneri di culto)
La Repubblica italiana, accogliendo la richiesta della Tavola valdese, provvede a cancellare dallo stato di previsione della spesa dello Stato il capitolo delle spese fisse relativo all’assegno perpetuo per il mantenimento del culto valdese, previsto, a titolo di risarcimento di danni anteriormente subìti, dal regio viglietto 29 aprile 1843, ora corrisposto nella misura di lire 7.754,75 annue. Art. 4 (Tutela penale)
La Tavola valdese, nella convinzione che la fede non necessita di tutela penale diretta, riafferma il principio che la tutela penale in materia religiosa deve essere attuata solamente attraverso la protezione dell’esercizio dei diritti di libertà riconosciuti e garantiti dalla Costituzione, e non mediante la tutela specifica del sentimento religioso.
La Repubblica italiana prende atto di tale affermazione. Art. 5 (Assistenza spirituale ai militari in tempo di pace)
I militari, aventi parte nelle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, hanno diritto di partecipare, nei giorni e nelle ore fissate, alle attività religiose ed ecclesiastiche evangeliche che si svolgono nelle località dove essi risiedono per ragioni del loro servizio militare.
Ove nelle predette località non sia in atto alcuna attività di culto evangelico, i ministri iscritti nei ruoli tenuti dalla Tavola valdese e competenti per territorio sono autorizzati a svolgere riunioni di culto, per i militari interessati, nei locali predisposti di intesa con il comando da cui detti militari dipendono.
In caso di decesso in servizio di militari aventi parte nelle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, il comando militare competente adotta le misure per assicurare che il funerale segua secondo la liturgia evangelica.
I pastori iscritti nei ruoli tenuti dalla Tavola valdese che prestano servizio militare sono posti in condizione di poter svolgere, unitamente agli obblighi di servizio, anche il loro ministero di assistenza spirituale nei confronti dei militari che lo richiedono.
Gli oneri finanziari per lo svolgimento delle suddette forme di assistenza spirituale sono a carico degli organi ecclesiastici competenti.

Art. 6 (Assistenza spirituale negli istituti di cura e di riposo)
L’assistenza spirituale dei ricoverati aventi parte nelle chiese rappresentate dalla Tavola valdese o di altri ricoverati che ne facciano richiesta, negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo e nei pensionati, è assicurata tramite ministri iscritti nei ruoli tenuti dalla Tavola valdese.
L’accesso di tali ministri ai predetti istituti è a tal fine libero e senza limitazioni di orario.
Le direzioni di tali istituti sono tenuti a trasmettere ai suddetti ministri di culto le richieste di assistenza spirituale ricevute dai ricoverati.
Gli oneri finanziari per lo svolgimento della predetta assistenza spirituale sono a carico degli organi ecclesiastici competenti.

Art. 7 (Assistenza spirituale negli ospedali evangelici)
Gli ospedali evangelici esistenti in Genova, Napoli, Pomaretto, Torino, Torre Pellice non sono tenuti a disporre il servizio di assistenza religiosa previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128.
Nel rispetto della libertà di coscienza dei ricoverati e delle loro famiglie, l’assistenza spirituale ai ricoverati di qualsiasi confessione religiosa è assicurata nei detti ospedali, senza limiti di orario, a cura della direzione dell’ospedale, tramite gli organi di ciascuna confessione religiosa e ad esclusivo carico dei medesimi.

Art. 8 (Assistenza spirituale negli istituti penitenziari )
Negli istituti penitenziari è assicurata l’assistenza spirituale tramite ministri di culto designati dalla Tavola valdese.
A tal fine la Tavola valdese notifica all’autorità competente i nominativi dei ministri di culto, iscritti nei ruoli tenuti dalla Tavola valdese e competenti per territorio, responsabili della assistenza spirituale negli istituti penitenziari ricadenti nella circoscrizione delle predette autorità statali competenti. Tali ministri responsabili sono compresi tra i soggetti che possono visitare i medesimi istituti senza particolare autorizzazione.
L’assistenza spirituale è svolta nei suddetti istituti a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o ad iniziativa dei ministri di culto.
Il direttore dell’istituto informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti il ministro di culto responsabile, competente per territorio.
Gli oneri finanziari per lo svolgimento della suddetta assistenza spirituale sono a carico degli organi ecclesiastici.

Art. 9 (Istruzione religiosa nelle scuole)
La Tavola valdese, nella convinzione che l’educazione e la formazione religiosa dei fanciulli e della gioventù sono di specifica competenza delle famiglie e delle chiese, non richiede di svolgere nelle scuole gestite dallo Stato o da altri enti pubblici, per quanti hanno parte nelle chiese da essa rappresentate, l’insegnamento di catechesi o di dottrina religiosa o pratiche di culto.
La Tavola valdese prende atto tuttavia che la Repubblica italiana, nell’assicurare l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, materne, elementari, medie e secondarie superiori, riconosce agli alunni di dette scuole, al fine di garantire la libertà di coscienza di tutti, il diritto di non avvalersi delle pratiche e dell’insegnamento religioso per loro dichiarazione, se maggiorenni, o altrimenti per dichiarazione di uno dei loro genitori o tutori.
La Tavola valdese prende altresì atto che, per dare reale efficacia all’attuazione di tale diritto, l’ordinamento scolastico provvede a che l’insegnamento religioso ed ogni eventuale pratica religiosa, nelle classi in cui sono presenti alunni che hanno dichiarato di non avvalersene, non abbiano luogo in occasione dell’insegnamento di altre materie, né secondo orari che abbiano per i detti alunni effetti comunque discriminanti.

Art. 10 (Scuole)
La Repubblica italiana, allo scopo di garantire che la scuola pubblica sia centro di promozione culturale, sociale e civile aperto all’apporto di tutte le componenti della società, assicura alle chiese rappresentate dalla Tavola valdese il diritto di rispondere alle eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Le modalità sono concordate con gli organi previsti dall’ordinamento scolastico. Gli oneri finanziari sono a carico degli organi ecclesiastici competenti.

Art. 11(Matrimonio)
La Repubblica italiana, attesa la pluralità dei sistemi di celebrazione cui si ispira il suo ordinamento, riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati secondo le norme dell’ordinamento valdese, a condizione che l’atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni alla casa comunale.
Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo le norme dell’ordinamento valdese debbono comunicare tale intenzione all’ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.
L’ufficiale dello stato civile, il quale abbia proceduto alle pubblicazioni richieste dai nubendi, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale. Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione nuziale seguirà secondo le norme dell’ordinamento valdese e nel comune indicato dai nubendi, deve altresì attestare che ad essi sono stati spiegati, dal predetto ufficiale, i diritti e i doveri dei coniugi, dando ad essi lettura degli articoli del codice civile al riguardo.
Il ministro di culto, davanti al quale ha luogo la celebrazione nuziale, allega il nulla osta rilasciato dall’ufficiale dello stato civile all’atto di matrimonio che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione.
La trasmissione di un originale dell’atto di matrimonio per la trascrizione è fatta dal ministro di culto, davanti al quale è avvenuta la celebrazione, all’ufficiale dello stato civile del comune del luogo non oltre i cinque giorni dalla celebrazione. L’ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità dell’atto e l’autenticità del nulla osta allegatovi, effettua la trascrizione entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell’atto e ne dà notizia al ministro di culto.
Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione anche se l’ufficiale dello stato civile, che ha ricevuto l’atto, abbia omesso di effettuare la trascrizione nel termine prescritto.

Art. 12 (Enti ecclesiastici)
Ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici valdesi aventi fini di culto, istruzione e beneficenza e attualmente riconosciuti per antico possesso di stato, quali la Tavola valdese e i quindici Concistori delle chiese delle Valli valdesi, e salvo quanto previsto dal successivo articolo 13, la Repubblica italiana riconosce la personalità giuridica degli enti ecclesiastici aventi congiuntamente i tre suddetti fini, su richiesta della Tavola valdese che allega, quale documentazione sufficiente a dare titolo al riconoscimento, la delibera sinodale motivata con cui l’ente è stato eretto in istituto autonomo nell’ambito dell’ordinamento valdese.
Sulla base della documentazione ad essi fornita, i competenti organi statali verificano la personalità giuridica, al carattere ecclesiastico ed ai tre predetti fini.
Le attività di istruzione o di beneficenza svolte dagli enti ecclesiastici sopra menzionati, sono soggette, nel rispetto dell’autonomia e dei fini degli enti che le svolgono, alle leggi dello Stato concernenti le stesse attività svolte da enti non ecclesiastici.
Gli acquisti di beni immobili, l’accettazione di donazioni ed eredità ed il conseguimento di legati sono soggetti alla autorizzazione prevista dalle leggi civili per gli acquisti delle persone giuridiche.
La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione dei predetti enti ecclesiastici si svolgono sotto il controllo e con l’approvazione della Tavola valdese senza ingerenza da parte dello Stato, delle regioni o altri enti territoriali, stante che non ricorrono oneri di mantenimento a carico dei medesimi.
La notifica dell’avvenuta revoca dell’erezione in istituto autonomo, da parte del Sinodo, determina la cessazione con provvedimento statale della personalità giuridica dell’ente ecclesiastico e la devoluzione del suo patrimonio all’ente morale indicato nella medesima delibera sinodale.
Il mutamento dei fini dell’ente comporta la revoca del riconoscimento della personalità giuridica dell’ente.
Gli enti di cui al presente articolo sono soggetti al regime tributario previsto dalle leggi dello Stato.

Art. 13 (Enti particolari)
Con l’entrata in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione, della presente Intesa, l’Istituto artigianelli valdesi con sede in Torino, ente morale come da statuto approvato con regio decreto 9 giugno 1895, è soppresso ed il relativo patrimonio è devoluto alla Tavola valdese che di tale ente riassume il fine.
La Fondazione ospedali valdesi di Torre Pellice e Pomaretto, riconosciuta in ente morale con regio decreto 4 luglio 1858, ed il Rifugio Re Carlo Alberto per gli incurabili con sede in Luserna San Giovanni, eretto in ente morale con regio decreto 6 settembre 1902, conservando la personalità giuridica, sono trasformati in istituti autonomi nel quadro dell’ordinamento valdese ai sensi del precedente articolo 12. Tale trasformazione nulla innova quanto ai loro fini, al loro patrimonio ed all’ordinamento del personale dipendente, anche in ordine al trattamento di previdenza e di quiescenza. Tali istituti sono regolati dagli statuti per essi emanati dal Sinodo valdese.
In esecuzione del Patto di integrazione tra le chiese valdesi e metodiste, approvato dal Sinodo valdese e dalla Conferenza metodista nelle rispettive sessioni dell’agosto 1975, l’ente Chiesa evangelica metodista d’Italia (CEMI), civilmente riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1961, n. 602, conservando la personalità giuridica e il proprio patrimonio è trasformato in istituto autonomo nel quadro dell’ordinamento valdese ai sensi del precedente articolo 12, assume il nome di Opera per le chiese evangeliche metodiste in Italia (OPCEMI) ed è regolato dallo statuto per esso emanato dal Sinodo valdese.

Art. 14 (Ospedali evangelici)
È garantita l’autonomia giuridico-amministrativa degli ospedali evangelici di cui al precedente articolo 7, secondo i criteri disposti dall’articolo 1, comma quinto, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 15 (Facoltà di teologia)
Le lauree e i diplomi in teologia rilasciati dalla Facoltà valdese di teologia sono riconosciuti dalla Repubblica italiana.
Gli studenti della predetta Facoltà possono usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare accordati agli studenti delle Università statali.
La gestione ed il regolamento della Facoltà, nonché la nomina del personale insegnante, spettano agli organi ecclesiastici competenti ed a loro carico rimangono i relativi oneri finanziari.

Art. 16 (Affissioni, collette)
Nel rispetto delle libertà in tema di religione, le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e alla missione delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, effettuate all’interno ed all’ingresso dei luoghi di culto e degli edifici ecclesiastici utilizzati dalle suddette chiese, nonché le collette ai fini ecclesiastici, avvengono senza autorizzazione né altra ingerenza da parte degli organi dello Stato.

Art. 17 (Patrimonio culturale)
La Repubblica italiana e la Tavola valdese si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali afferenti al patrimonio storico, morale e materiale delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, istituendo a tale fine apposite commissioni miste.
Tali commissioni hanno tra l’altro il compito della compilazione e dell’aggiornamento dell’inventario dei beni culturali suddetti.

Art. 18 (Norme di applicazione)
Per la formulazione delle norme di applicazione della legge di approvazione, ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione, della presente Intesa, i competenti organi dello Stato e la Tavola valdese procederanno d’accordo alla elaborazione dei testi relativi.

Art. 19 (Disposizioni in contrasto con l’Intesa)
Ogni norma contrastante con la presente Intesa cessa di avere efficacia, nei confronti delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, degli istituti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che le costituiscono, dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione, dell’Intesa stessa.

Art. 20 (Modificazioni e future intese)
Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto della presente Intesa al termine del decimo anno dall’entrata in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione, dell’Intesa stessa.
Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse la opportunità di modifiche al testo della presente Intesa, le parti torneranno a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione.
In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese con lo Stato, verranno promosse previamente, in conformità all’articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

Art. 21 (Norma finale)
Il Governo presenterà al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente Intesa, ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione. Roma, addì 21 febbraio 1984.